Perde il giudizio di primo grado, paga le spese legali all’avvocato di controparte, poi vince l’appello e chiede la restituzione di quanto già pagato: secondo la Cassazione [1] non si ha, solo con la vittoria del secondo grado, un automatico diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali.
Per ottenere indietro quanto si è versato, infatti, è necessaria un’espressa richiesta al giudice di Appello (richiesta che si fa nell’atto di appello stesso) e, conseguentemente, è necessario che la sentenza di secondo grado contenga un’esplicita condanna in tale senso nei confronti della controparte [2].
Attenzione, quindi, alle richieste contenute nell’atto di impugnazione. Sempre meglio sarà, d’ora innanzi, inserire stabilmente la richiesta di restituzione delle competenze legali corrisposte nel precedente grado.
[1] Cass. sent. n. 9287 del 08.06.12.
[2] In parole tecniche, non è possibile dedurre un titolo esecutivo (la condanna alla restituzione delle spese di lite) da una sentenza che invece non lo contiene espressamente. È necessario, infatti, ottenere un provvedimento di condanna ad hoc. L’indirizzo in commento si affianca a un altro orientamento di segno contrario, ma minoritario. Chi agisce dunque, in esecuzione forzata, notificando un precetto sulla scorta di una sentenza di secondo grado che non contiene uno specifico provvedimento di condanna alla restituzione delle spese legali rischia un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
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