Prima di agire contro il contribuente moroso, il fisco non è obbligato a notificargli un avviso bonario di pagamento; tale comunicazione, invece, va fatta solo se, a seguito di controlli sulla sua dichiarazione dei redditi, siano emersi degli errori e quindi lo si debba invitare a fornire chiarimenti [1].
Al contrario, se la dichiarazione sia risultata regolare, l’Agenzia delle Entrate può direttamente notificare la cartella di pagamento, senza dover prima informare il cittadino dell’esito dei controlli sulla dichiarazione. La cartella di pagamento è, pertanto legittima anche se l’iscrizione a ruolo non sia stata preceduta dall’avviso bonario.
L’avviso bonario è un atto eventuale, non impositivo [2], che consiste nella comunicazione al contribuente di errori formali riscontrati nella dichiarazione. Egli viene invitato a sanare le irregolarità, presentando la documentazione necessaria e pagando una sanzione ridotta. Ma se tale necessità non sussiste, non vi è neanche bisogno di inviare l’avviso bonario. La finalità dell’avviso bonario, infatti, è quella di rimediare, in via più celere, agli errori emersi in sede di controllo formale ed evitare il successivo contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie.
[1] C. Cass. sent. n. n. 11429 del 6 luglio 2012.
[2] La natura non impositiva e quasi informale dell’avviso bonario lo rende non impugnabile; eventuali vizi dovranno essere fatti valere tramite l’impugnazione della cartella di pagamento (v., in senso contrario, la recente sent. C. Cass. n. 7344/2012).
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