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venerdì 14 settembre 2012

ARTICOLO 1-30


Articolo 1.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2.
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione di alcun tipo, come, ad esempio, la razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Oltre a questo, non farà alcuna differenza dopo che il paese politico, giuridico o internazionale o del territorio cui una persona appartiene, sia che si tratti paese o territorio sia indipendente, fiduciaria o non o sotto qualsiasi altra limitazione di sovranità .

Articolo 3.
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4.
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù, la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o punizioni crudeli, inumani o.

Articolo 6.
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in ogni luogo, di una persona di fronte alla legge.

Articolo 7.
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8.
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali nei confronti di ciò che dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9.
Nessuno può essere arrestato, detenuto o esiliato arbitrariamente.

Articolo 10.
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e obblighi o dei meriti di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11
Ogni persona accusata di aver commesso un reato ha il diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria secondo la legge sarà in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che non costituiva il momento in cui è stato commesso un reato ai sensi del diritto nazionale o internazionale. Inoltre, non si applica alcuna sanzione più pesante di quella che era applicabile al momento della commissione del reato.
Articolo 12.
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, famiglia, casa o nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13.
Ogni individuo ha il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14.
In caso di persecuzione, ogni persona ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente derivante da una reati politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15.
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16.
A partire da uomini e donne di età, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17.
Ogni individuo ha il diritto alla proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione: questo diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, da soli o in comune, e sia in pubblico, come sl privato, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione: tale diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze, e la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21.
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha il diritto di parità di accesso ai pubblici impieghi del proprio paese.
Volontà popolare è il fondamento del potere statale, tale volontà deve essere espressa vere elezioni che si periodo posto a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione a garantire.
Articolo 22.
Ogni individuo in quanto membro della società, ha la sicurezza diritto sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale, tenendo conto della organizzazione e le risorse di ogni Stato, per ottenere la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23.
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che per assicurare a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderire a sindacati per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24.
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 1.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2.
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione di alcun tipo, come, ad esempio, la razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Oltre a questo, non farà alcuna differenza dopo che il paese politico, giuridico o internazionale o del territorio cui una persona appartiene, sia che si tratti paese o territorio sia indipendente, fiduciaria o non o sotto qualsiasi altra limitazione di sovranità .

Articolo 3.
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4.
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù, la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5.
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o punizioni crudeli, inumani o.

Articolo 6.
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in ogni luogo, di una persona di fronte alla legge.

Articolo 7.
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8.
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali nei confronti di ciò che dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9.
Nessuno può essere arrestato, detenuto o esiliato arbitrariamente.

Articolo 10.
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e obblighi o dei meriti di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11
Ogni persona accusata di aver commesso un reato ha il diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria secondo la legge sarà in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che non costituiva il momento in cui è stato commesso un reato ai sensi del diritto nazionale o internazionale. Inoltre, non si applica alcuna sanzione più pesante di quella che era applicabile al momento della commissione del reato.
Articolo 12.
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, famiglia, casa o nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13.
Ogni individuo ha il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14.
In caso di persecuzione, ogni persona ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente derivante da una reati politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15.
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16.
A partire da uomini e donne di età, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17.
Ogni individuo ha il diritto alla proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione: questo diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, da soli o in comune, e sia in pubblico, come sl privato, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione: tale diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze, e la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21.
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha il diritto di parità di accesso ai pubblici impieghi del proprio paese.
Volontà popolare è il fondamento del potere statale, tale volontà deve essere espressa vere elezioni che si periodo posto a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione a garantire.
Articolo 22.
Ogni individuo in quanto membro della società, ha la sicurezza diritto sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale, tenendo conto della organizzazione e le risorse di ogni Stato, per ottenere la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23.
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che per assicurare a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderire a sindacati per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24.
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25.
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare attenzione all'alimentazione, al vestiario, alloggio e mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia , invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza, per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, razziali o gruppi religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione per i loro figli.
Articolo 27.
Ogni individuo ha diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28.
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29.
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto libero e pieno sviluppo della sua personalità possibile.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini ei principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30.
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare per qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

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